(Curiosità) Cooperativa a mutualità prevalente: l'esenzione si regge sullo scopo

Lo svolgimento di un'attività produttiva che ha come obiettivo quello di offrire ai soci, attraverso la loro reciproca cooperazione, beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato rappresenta l'essenza dello scopo mutualistico che appartiene a quella particolare categoria di società disciplinate dal codice civile nel libro V, titolo VI, del lavoro. Non è lo scopo di lucro, dunque, che contraddistingue le società cooperative, bensì è la realizzazione di un bene della vita unitamente al risparmio. Quindi, sebbene l'oggetto sociale di una società lucrativa e di una mutualistica possa essere lo stesso, è lo scopo finale che funge da discrimine tra le due compagini sociali.
Con la riforma del diritto societario (Dlgs 5 e 6 del 2003), inoltre, è stata introdotta una distinzione all'interno delle società cooperative tra quelle a mutualità prevalente e le altre cooperative, prevedendo solo per le prime le agevolazioni fiscali che presuppongono l'assenza del fine di speculazione privato. Ai sensi dell'articolo 223-duodecies, comma 6, delle disposizione di attuazione del codice civile "le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente".
Sul punto, è bene precisare che, ex positivo iure e secondo l'insegnamento della suprema Corte, "le norme agevolative in campo tributario sono di stretta interpretazione e la loro applicazione richiede il pieno rispetto di tutti i requisiti in esse previsti per il godimento dei benefici" (Cassazione, sentenza 10469/2003).
I benefici economici e sociali che le società cooperative a mutualità prevalente si propongono di realizzare rispecchiano i principi di solidarietà e di democraticità sanciti nell'articolo 2 della Costituzione e, per tale motivo, il legislatore ha riservato loro un regime fiscale agevolativo (articolo 10, Dpr 601/1973), secondo il quale "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci".
Occorre però precisare che l'attività produttiva delle cooperative non ruota solo intorno ai soci, potendo essere coinvolti con essa anche soggetti terzi, che possono essere qualificati a vario titolo sub specie di acquirenti dei loro prodotti oppure possono essere soggetti che prestano un'attività lavorativa al loro interno, nonché i fruitori di un'attività di trasformazione dei loro prodotti. L'apertura verso l'esterno rispetto alla compagine sociale è spesso una necessità per il semplice fatto che la cooperativa è pur sempre un'impresa che è collocata e opera attivamente sul mercato e che, in quanto tale, deve sopravvivere alla competitività e alle leggi della concorrenza.
Da ciò ne discende, quindi, che non necessariamente l'attività produttiva della cooperativa è rapportata ai soli bisogni dei soci, ma può andare anche al di là in funzione e a favore di terzi, purché non sfoci in operazioni triangolari di natura accessoria sottese alle quali, in assenza di collegamento con l'attività propria della cooperativa, si celi un'attività caratterizzata da mera commercialità e, quindi, connotata dall'esclusivo scopo di lucro in luogo o in aggiunta a quella del risparmio.
Sul punto, però, il legislatore, nell'articolo 2512 del codice civile, ha sancito un limite quantitativo ben preciso, che vale a connotare le società cooperative destinatarie di norme agevolative e che consiste nella prevalenza della mutualità, vale a dire i rapporti con i soci devono prevalere rispetto a quelli con i terzi. A tal proposito, ex articolo 2513 cc, incombe in capo agli amministratori e ai sindaci l'obbligo contabile di documentare la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio.
Per le cooperative agricole, in particolare, la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti. Il suddetto combinato disposto normativo (articoli 2512 e 2513 cc) ha la sua ratio legis nell'individuazione e nella definizione del concetto di prevalenza nel rapporto che la società cooperativa deve avere con i soci rispetto a quello con i terzi.
Nell'articolo 2514 cc, invece, il legislatore ha inteso precisare tassativamente gli obblighi e i divieti che devono sussistere e permanere a presidio della mutualità prevalente nello statuto dell'ente.
Un quadro normativo così delineato produce coerenti e corrispondenti pronunce da parte della suprema Corte che, in diversi momenti, ha avuto modo di sentenziare sul concetto di prevalenza, chiarendone la portata e il significato: "le società cooperative agricole non sono escluse dall'IRPEG in assoluto, in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma i loro redditi sono esentati dall'imposta ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 601/1973 in funzione della loro concreta attività svolta che è accertabile anno per anno" (Cassazione, sentenze 14774/2001, 10469/2003, 12317/2006 e 26152/2011).
FONTE: Fisconline.it




