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Disciplina del Terzo settore: analisi del nuovo Codice

 

Il Titolo XI del Codice (articoli da 90 a 97) contiene le disposizioni relative ai controlli e al coordinamento, finalizzate a garantire, da un lato, la corretta gestione degli enti del Terzo settore (che vengono sottoposti a monitoraggio e vigilanza) e, dall’altro, la creazione di meccanismi di raccordo e di indirizzo.
Specifica attenzione viene riservata ai controlli fiscali (articolo 94), viste le numerose e consistenti agevolazioni di cui godono gli enti non profit.
 
Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
(Articolo 90)

I controlli e i poteri sulle fondazioni del Terzo settore sono esercitati dall’ufficio del Registro unico nazionale. Si tratta dei controlli e dei poteri previsti per le fondazioni in generale dagli articoli 25 (controllo sull’amministrazione), 26 (coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (trasformazione delle fondazioni) del codice civile.
 
Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
(Articolo 91)

L’articolo elenca le ipotesi in cui i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria: distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (sanzione da 5mila a 20mila euro) devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza del (o in difformità rispetto al) parere dell’ufficio del Registro unico nazionale (sanzione da 1.000 a 5mila euro) utilizzo illegittimo dell’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure dei corrispondenti acronimi, Ets, Aps e Odv (sanzione da 2.500 a 10mila euro, raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato a ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità). Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio del Registro unico nazionale.
 
Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
(Articolo 92)

Per garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli enti del Terzo settore e l’esercizio dei relativi controlli, al ministero del Lavoro e delle politiche sociali vengono attribuiti i seguenti compiti: vigilanza sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti e monitoraggio dello svolgimento delle attività degli uffici del Registro unico nazionale operanti a livello regionale promozione dell’autocontrollo degli enti del Terzo settore predisposizione e trasmissione alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, di una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte.  In ogni caso, tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti mantengono i poteri in ordine ai controlli, alle verifiche e alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di interesse generale svolte dagli enti alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.
 
Controllo
(Articolo 93)

L’articolo 93 indica dettagliatamente l’oggetto dei controlli a cui sono sottoposti gli enti. In particolare, essi sono finalizzati ad accertare: la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti. 

Disposizioni in materia di controlli fiscali
(Articolo 94)

Nell’ambito dei controlli a cui sono sottoposti gli enti del Terzo settore, particolare attenzione è dedicata a quelli di natura fiscale.
A tal proposito, viene previsto che l’amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo: in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 (destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro), 9 (devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), 13 (scritture contabili e bilancio), 15 (libri sociali obbligatori), 23 (procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) e 24 (assemblea) circa il possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per l’esercizio di tali controlli l’amministrazione finanziaria si avvale degli ordinari poteri istruttori previsti dall’ordinamento tributario, inclusi accessi, ispezioni e verifiche (cfr articoli 32 e 33 Dpr 600/1973, 51 e 52 Dpr 633/1972) e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all’ente. Le violazioni devono essere contestate da uno specifico atto di accertamento che, a pena di nullità, deve essere preceduto da un invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Sul punto la relazione illustrativa segnala che “la previsione di un obbligo al contraddittorio valorizza il rapporto di trasparenza tra fisco e contribuenti, garantendo la cooperazione tra le parti già nella fase procedimentale dell’istruttoria relativa alla valutazione dei connotati organizzativi dell’ente”.
 
Inoltre, in un’ottica di cooperazione tra le varie strutture deputate al controllo, viene previsto sia che
l’ufficio del Registro unico nazionale trasmetta all’amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di propria competenza, per l’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti, sia che quest’ultima, a sua volta, trasmetta al primo ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale cancellazione dal Registro.
 
Infine, per evitare duplicazioni di controlli e di adempimenti, si stabilisce che gli enti del Terzo settore: non sono assoggettati alle disposizioni in materia di controlli sui circoli privati (articolo 30, Dl 185/2008) non sono tenuti alla presentazione del modello Eas.

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