Comunicato stampa interassociativo inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, Interno e Lavoro.
Oggetto: DL 1/4/2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
Le scriventi Associazioni in riferimento al Decreto Legislativo di cui in oggetto e all’elenco di professioni sanitarie o di interesse sanitario per le quali è previsto l’obbligo vaccinale ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19, fanno presente quanto segue:
a) Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti con le modalità ivi contenute (art. 4, comma 3);
b) Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con le modalità indicate nel DL (art. 4, comma 3);
c) Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui sopra, la regione e la provincia autonoma, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi;
d) Qualora dagli elenchi non risultasse la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala all’Azienda Sanitaria Locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (art. 4, comma 4).
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