(Sanità) Fascicolo sanitario elettronico, tutto quello che c'è da sapere sul consenso al trattamento dati

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato il 25 maggio scorso un'informativa per i cittadini che hanno attivato l'accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): potranno consultare i dati nelle proprie ricette dematerializzate per farmaci e prestazioni specialistiche nonché le informazioni sull'eventuale esenzione per reddito. Il Mef ricorda che tali informazioni sono accessibili solo se l'assistito ha dato il consenso a che il servizio sanitario alimenti il suo fascicolo. Le informazioni sono quelle acquisite nel sistema informativo centrale dal 1° settembre 2017: sono interessate le regioni che si sono appoggiate a Sogei per l'invio di ricette e referti di esami, fermo restando che in regioni con un proprio percorso informatico attivato -Lombardia, Emilia Romagna etc- i dati sono omogenei. Il Mef avvisa poi che per le info nel fascicolo l'assistito puoÌ esercitare il "diritto di oscuramento", chiedendo non siano consultabili dai soggetti autorizzati all'accesso al FSE, come i medici. I dati indicati nel testo dell'informativa Mef sono consultabili in base al livello di attivazione del Fascicolo della regione di appartenenza del cittadino. Lo spiegano Alessandro Scanziani e Francesca Fecchio della Divisione Servizi Welfare Regionale di Lombardia Informatica. «In Lombardia, i dati delle ricette dematerializzate per farmaci, prestazioni, le esenzioni per patologia cronica, malattia rara, invalidità e reddito, sono da tempo già disponibili al cittadino, accedendo ed autenticandosi al sito http://www.crs.regionelombardia.it/sanita».
Ma oltre al paziente chi può leggere i dati sulle ricette? «Nel FSE di Regione Lombardia i dati delle ricette, al pari di altri dati e documenti presenti come i referti, sono consultabili dal personale sanitario autorizzato all'accesso al fascicolo, ma solo se l'interessato ha espresso il consenso alla consultazione». La normativa nazionale oggi permette al cittadino di esprimere tre livelli di consenso. Primo, a che le strutture sanitarie con cui viene in contatto alimentino il fascicolo dal momento in cui dice sì a tale trattamento; secondo, a che nel suo fascicolo confluiscano anche dati pregressi alla data del consenso; terzo, a che il fascicolo sia consultabile da operatori sanitari autorizzati: il suo medico di fiducia, lo specialista dietro presentazione della tessera sanitaria, il sanitario che ha a che fare con lui durante il ricovero in ospedale, i medici di Pronto soccorso in caso di emergenza. Prima di questa normativa si dava un unico consenso o revoca, che ora si traduce in un sì o no a tutti e tre i trattamenti in blocco, salvo che il cittadino in qualsiasi momento può tornare sui suoi passi in relazione stavolta a ciascuno dei tre trattamenti. «Per accedere al Fascicolo Sanitario e visualizzare tutti i dati e documenti in esso contenuti è necessario rilasciare il consenso», sottolineano Scanziani e Fecchio. «In Lombardia ciò avviene online dal sito sopra citato, o agli sportelli di "Scelta e Revoca" delle aziende sociosanitarie, in qualsiasi struttura pubblica o privata accreditata; nelle farmacie che erogano il servizio o agli sportelli di spazio Regione».
Il mancato consenso al FSE non pregiudica l'erogazione di prestazioni e farmaci prescritti, ma pregiudica vari vantaggi burocratici. Quanto all'oscuramento di alcuni dati nel FSE, «è un diritto, che consente a chi abbia dato il consenso alla consultazione del fascicolo ad altri sanitari di non rendere visibili - in qualsiasi momento - dati e documenti che ritenga opportuno non condividere. Lo si può chiedere al medico prescrittore o alla struttura sanitaria o socio-sanitaria che eroga la prestazione, o si può fruire delle apposite funzionalità online. Il personale abilitato ad accedere al FSE (medici, infermieri, operatori socio-sanitari e, limitatamente ai dati del dossier farmaceutico, i farmacisti), non potrà visualizzare dati e documenti resi non visibili su richiesta. E di norma non potrà visualizzare i dati resi non visibili in applicazione di Leggi Speciali: eventuali sieropositività Hiv, interruzioni volontarie di gravidanza, dipendenze, accessi a prestazioni sanitarie a seguito di violenza sessuale. Peraltro, se l'interessato vuole che un operatore abilitato veda un dato o un documento oscurato, deve autorizzare esplicitamente e puntualmente quell'operatore, che potrà visualizzarlo fino alla scadenza dell'autorizzazione concessa».
FONTE: Doctor33.it