Requisito della "sussidiarietà rimediale" esclude la nomina dell'amministratore di sostegno
La nomina dell'amministratore di sostegno suppone la presenza del presupposto della malattia (psichica o fisica), incidente sulla capacità gestionale dell'individuo che risulti perciò "impossibilitato", in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, a provvedervi (art. 404 c.c.). Quest' ultimo presupposto, secondo numerose pronunce di merito (Trib. Vercelli 16 ottobre 2015, Trib. Modena 18 giugno 2014, Trib. Modena 20 marzo 2014), richiede una situazione di impossibilità gestionale ovvero una condizione non altrimenti superabile dalla persona e va rigorosamente accertato, non essendo sufficiente una mera difficoltà gestionale, superabile con l'impegno dell'interessato e con l'aiuto dei familiari.
La presenza del requisito inespresso, c.d. della "sussidiarietà rimediale" individuabile nell'ambiente di vita dell'interessato di soggetti che, in virtù di legami familiari o affettivi, o in adempimento di incarichi istituzionali (Servizi socio-sanitari), supportano di fatto l'interessato, alleviandone il carico gestionale, non legittima la misura protettiva. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)