Da Camera ok a Ddl Lorenzin, ecco tutte le novità in ambito sanitario

Niente quote rosa obbligate. E niente voto telematico o cabine elettorali trasportate negli ospedali con costi a carico dell'ordine. Nuove professioni sono accettabili solo se hanno almeno 50 mila iscritti. Ci sono piccole ma sostanziali modifiche nella nuova versione dell'articolo 4 del testo di riforma degli ordini (ddl Lorenzin) che, relatore il presidente della commissione affari sociali della Camera, ieri sera è stato approvato in aula con 215 voti favorevoli e 114 contrari e ora dovrà tornare in Senato. La misura forse più importante è la soppressione della norma che imponeva agli ordini a loro spese di istituire seggi negli ospedali e procedure di voto online, da disciplinare con decreto del ministro della Salute. Ora queste procedure saranno facoltative. Nelle elezioni l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale non sono più garantiti ma semplicemente favoriti. Stop anche alla "terzietà" assoluta dei revisori dei conti; il collegio non è più composto da quattro iscritti nel Registro dei revisori legali, ma da un presidente iscritto nel registro più tre membri di cui uno supplente iscritti agli albi. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo sarà valida in prima convocazione con la presenza dei due quinti degli aventi diritto, in seconda con un quinto e non più un quarto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Altra norma importante: è vero che si possono espletare solo due mandati. Ma in sede di prima applicazione, i componenti degli esecutivi ordinistici con alle spalle più di due mandati consecutivi possono ancora ricandidarsi. Nelle sanzioni disciplinari si tiene conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti non solo dalle leggi ma anche da contratti e convenzioni nazionali. Le tasse di iscrizione possono essere modulate tenendo conto delle condizioni economiche degli iscritti anziché solo dello stato di occupazione. Di sciogliere consigli ordinistici inadempienti si occuperà una commissione di cui oltre a iscritti all'albo farà parte anche un componente designato dal Ministero della Salute. Per le modifiche al codice deontologico ci vorrà una maggioranza di tre quarti e non due terzi dei votanti. Infine, una norma rivolta più che altro a professioni sanitarie diverse da quella medica: il rappresentante legale dell'albo può chiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta se il numero degli iscritti a un albo supera i 50 mila; modi e termini saranno fissati con decreto del Ministro della salute.
Nella votazione chiave del 24 ottobre l'articolo 4 era stato accantonato così come era stato soppresso l'articolo 16 sulle farmacie per il mancato raggiungimento dell'accordo farmacisti-parafarmacie. Fnomceo e Commissione Albo Odontoiatri nazionale avevano eccepito un po' su tutto: sul nuovo limite di due mandati, sui revisori dei conti iscritti al Registro, sulle regole sul voto e sull'inclusione di nuove professioni. Dopo incontri al Ministero della Salute formali e informali, alla presenza di esponenti Fnomceo, gli ostacoli sono ora superati con un compromesso che mitiga le novità nelle procedure elettorali. Tra le novità, il Ddl Lorenzin -che introduce gli osteopati e i chiropratici - accantona per ora l'inserimento degli odontotecnici tra le professioni sanitarie e inasprisce le sanzioni per l'esercizio abusivo. Al comma 2, il capoverso che sostituiva la multa fino a 516 euro e 6 mesi di reclusione con il carcere fino a 3 anni e multe fino a 50 mila euro -75 mila per i professionisti più la confisca dei beni immobili e delle attrezzature utilizzate- è stato ulteriormente inasprito per i prestanome con la reclusione da 3 a 10 anni. Tra le altre novità, un emendamento M5S vieta al Centro di coordinamento nazionale delle linee guida di produrre su aspetti scientifici delle sperimentazioni per conto dell'Aifa. A margine della legge Gelli che riforma il contenzioso sulla responsabilità sanitaria, si estende da 10 a 60 giorni il tempo entro cui le Asl devono comunicare agli operatori sanitari procedimenti a loro carico. Ora la parola passa al Senato, la legge entro l'anno non è più un'ipotesi lontana.
Fonte:Doctor33