Facendo
riscontro a Loro pregiata del 20.07.2000, sono con la presente
a evadere il parere sull'articolato quesito da Loro posto
all'attenzione dell'A.N.S.D.I.P.P. Per comodità espositive e
di lettura, ritengo opportuno separare partitamente il parere
in modo corrispondente alle singole questioni sollevate:
a) Possibilità di costituzione di
società "miste" tra II.PP.A.B. e soggetti privati
In merito al primo quesito posto, occorre
premettere che il problema di consentire forme di
partecipazione delle II.PP.A.B. a società di diritto privato,
dando così origine a forme di partecipazione societaria
definibili come "miste", è argomento molto
dibattuto, in quanto, fatte salve alcune disposizioni
positivamente esistenti, sia di natura statale che regionale,
mancano disposizioni chiare ed univoche che disciplinino
compiutamente la materia in senso generale.
Ciò appare imputabile al fatto che la
disciplina originaria delle II.PP.A.B. risentiva molto della
necessità "statalista", propria del periodo
crispino, di "pubblicizzare" ciò che era sempre
stato appannaggio dei soggetti privati e religiosi, che,
tradizionalmente, avevano gestito tutte le iniziative
caritative ed assistenziali sul territorio.
Oltre a ciò, l'ordinamento giuridico delle
II.PP.A.B. ha la natura di disciplina di un particolare ambito
degli Enti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, con ambiti di
intervento sicuramente più circoscritti e definiti, rispetto
a quelli attribuiti agli altri Enti Locali, in particolare a
quelli "territoriali".
Questo ha determinato, storicamente, che le
II.PP.A.B. siano state viste dal legislatore e dagli altri
soggetti in queste coinvolti (es. Comitati Regionali di
Controllo, studiosi della materia, funzionari regionali
inseriti nel contesto della vigilanza, ecc.) come "un
mondo a parte", disciplinato propriamente e, quindi,
spesso inteso come avulso dalla realtà della Pubblica
Amministrazione.
Pubblica Amministrazione che ha subito
nell'ultimo decennio del ventesimo secolo una radicale
trasformazione ed aggiornamento.
In particolare, il Legislatore nazionale ha
posto mano alla riforma della P.A. e, in particolare, delle
Autonomie Locali (L n° 241/' 90 sul procedimento
amministrativo e sulla "trasparenza" dello stesso,
L. n° 142/ ' 90, e ss. modifiche ed integrazioni, sul nuovo
assetto giuridico e politico degli Enti Locali Territoriali,
D. Lgs. n° 29/ ' 93 sulla separazione delle funzioni
politiche da quelle gestionali e sul nuovo rapporto di
pubblico impiego, orientando l'azione della P.A. sempre
maggiormente verso i principi dell'efficienza e dell'efficacia
nella produzione di servizi rivolti ai cittadini-utenti ( oggi
riconosciuti sempre più come veri e propri
"clienti").
Tutte le norme sopra menzionate, e molte
altre che però non attengono al nostro tema oggetto di
discussione, hanno trovato non poche difficoltà applicative
all'interno del contesto delle II.PP.A.B., in quanto la
consapevolezza dell'atipicità di tali Istituzioni ha
determinato una visione delle stesse "bloccata", non
inserita cioè in un contesto "evolutivo".
Non da ultimo, poi, il fatto che spesso il
legislatore nazionale, disinformato sull'esistenza e sulla
rilevanza delle II.PP.A.B. (in alcuni testi di legge si è
fatto riferimento alle "ex II.PP.A.B.", dimostrando
di ignorare che questi Enti sono ancora esistenti e che
ricoprono ancora oggi il rilevante posto di supremazia nel
panorama assistenziale italiano) ha omesso di nominare
espressamente nei suoi testi normativi questi Enti tra i
soggetti destinatari, costringendo gli interpreti del diritto
(dirigenti, amministratori, legali, studiosi) a considerare se
la normativa appena approvata fosse da ritenersi applicabile o
meno alla realtà delle Istituzioni di assistenza e
beneficenza.
Basti ricordare per tutti i casi, le
discussioni, ancora in corso, sull'applicabilità degli
istituti giuridici contenuti nel D.Lgs. n° 29/ ' 93. Malgrado
la normativa avesse valore di "riforma
costituzionale", rivolta alla riforma di tutti i soggetti
della P.A., ad eccezione di quelli espressamente esclusi
(Magistratura, Forze dell'Ordine, ecc.), si è dibattuto per
oltre sette anni sulla esclusione delle II.PP.A.B.
dall'assoggettamento a tale normativa, destinata a mutare
radicalmente i rapporti interni tra gli organi dell'Ente.
Si è quindi strutturato, a parere di chi
scrive, un atteggiamento "conservativo" ed uno
"evolutivo" nei confronti di queste Istituzioni, e
tali posizioni sono immanenti anche in merito al problema da
Loro rilevato nel contenuto del quesito a cui si tenta di dare
una risposta.
Ovviamente, il fatto di avere quale norma
di riferimento una legge (di natura "speciale" e,
quindi, "rinforzata", rispetto alla normativa
"ordinaria") di fine ottocento (più di cinquanta
anni prima dell'approvazione del codice civile, che disciplina
le Società), mai realmente riformata ed aggiornata
direttamente, ha legittimato un atteggiamento di cautela verso
le trasformazioni, anche con il meritorio fine di tutelarne la
specificità e l'origine. Rimane il problema che una visione
"conservatrice" ha determinato il lasciare le
II.PP.A.B. "fuori dalla storia", spesso non
aggiornate alle necessità dei tempi e fuori da un movimento
di trasformazione ed aggiornamento.
Alcuni soggetti, tra cui l'A.N.S.D.I.P.P.,
hanno invece caratterizzato la propria azione tentando di dare
alle II.PP.A.B. una nuova veste, inserendo le Istituzioni nel
più ampio contesto della Pubblica Amministrazione, facendo
salve le caratteristiche peculiari di "aziende pubbliche
non commerciali di erogazione di servizi alla persona", e
procedendo in una strada di riforma "manageriale"
delle modalità gestionali.
Questa premessa appare come un necessario
elemento per contestualizzare le II.PP.A.B. e per definire
alcuni principi che influenzano ogni discussione concernente
possibilità di azione delle stesse, in assenza di precisi
riferimenti normativi, tenuto conto del fatto che molti
interpreti del diritto nel ns. Paese ritengono, ancor oggi,
che ciò che non sia contemplato nella Legge, sia di per sè
non fattibile, vietato.
Questo atteggiamento si rileva, in
particolare, nel dibattito che concerne l'argomento da Loro
sollevato nel quesito.
Procediamo, pertanto, alla disamina delle
disposizioni di legge in materia di partecipazione delle
I.P.A.B. a forme "diverse" oltre a quella
tradizionale, per il conseguimento delle finalità statutarie.
Il punto di partenza non può che essere
rintracciato nella legge n° 6972 del 1890, in particolare il
Capo VI°, concernente le "riforme"
dell'Amministrazione dell'Istituzione.
Per "riforma" il legislatore si
riferiva alle ipotesi di concentramento, revisione,
raggruppamenti, fusione, trasformazione, riunione,
federazione, ecc., e lo scopo di questi provvedimenti di
riforma era quello di:
- ottenere delle economie o ridurre le
spese di amministrazione e di personale;
- consentire una maggiore vigilanza sulle
attività;
- garantire un più sicuro adempimento dei
fini istituzionali;
- coordinare razionalmente le varie forme
di assistenza.
Ciò che sembra subito emergere è il fatto
che per le II.PP.A.B. non sembra possibile
"riformare" la forma originaria se non nelle
modalità contemplate nella Legge (Crispi) e cioè:
- concentramento;
- raggruppamento;
- consorziamento (consorzi tra II.PP.A.B.).
Alcuni funzionari regionali (es Regione
Veneto) hanno considerato escluse tutte le possibilità di
forme gestionali diverse (es. per razionalizzare costi e
modalità di intervento), proprio basandosi sulla natura
"tassativa" delle forme contemplate dalla legge.
E' stata pertanto esclusa ogni altra forma
di "partecipazione" delle II.PP.A.B. per meglio
conseguire i propri scopi e finalità.
L'unica eccezione possibile è stata
individuata in seguito all'approvazione della legge nazionale
sulla cooperazione sociale (L. n° 381/ ' 91), ove si
prevedeva che potevano stipularsi convenzioni dirette tra
II.PP.A.B. e le Società Cooperative per la gestione di
servizi, in nome della finalità sociale e della efficienza
dei servizi.
Inoltre, all'art. 11 della Legge qui in
parola si prevede la possibilità che alle cooperative sociali
partecipino anche persone giuridiche, pubbliche o private,
purché nello statuto abbiano previsto la possibilità di
"partecipazione" (ai finanziamenti e allo sviluppo
delle attività delle Cooperative).
Vi è poi nella legge "de qua" un
importante rimando alla legislazione regionale, cui è
demandata l'adozione di norme di dettaglio in materia di
cooperazione sociale.
La Regione Veneto, ad esempio, ha adottato
la L.R. n° 45/ ' 93 che consente alle II.PP.A.B. di
"partecipare" in qualità di socio alla compagine
della società cooperativa, concorrendo anche alla
costituzione della società.
Secondo l'interpretazione dominante nella
Regione menzionata, pertanto, l'unica forma ammessa di
"partecipazione" mista per le II.PP.A.B. tra
pubblico e privato pertiene al mondo della cooperazione
"sociale".
Con ciò si sono ampliate le possibilità
contemplate dalla legge fondamentale, ma al contempo si è
ribadito il principio che solo la legge (specifica sulle
II.PP.A.B.) può intervenire a modificare l'assetto
istituzionale.
Fin qui l'interpretazione più
"conservatrice".
Chi scrive, pur senza presunzione di
disponibilità di "verità", ritiene che sia
possibile, invece, sostenere anche una posizione più
flessibile, e, per questo, sembra potersi riferire ai principi
generali dell'ordinamento e alla normativa civilistica, tenuto
conto dell'evoluzione storica delle nostre Istituzioni e del
"mondo" giuridico e politico circostante, il quale
ha previsto per gli Enti Pubblici in genere la possibilità di
costituire o partecipare a forme organizzativo-istituzionali
diverse per conseguire più razionalmente i propri scopi.
Innanzitutto, le fattispecie di
"aggregazione" di cui al Capo VI° della legge
Crispi, si riferisce esclusivamente a forme di aggregazione
tra II.PP.A.B., con la partecipazione di persone giuridiche o,
comunque, soggetti di diritto privato, per dare origine ad un
nuovo soggetto di diritto pubblico (es. Consorzio tra Enti
Morali), e cosa diversa è invece l'ipotesi di partecipazione
di un soggetto pubblico alla vita (societaria) di entità di
natura privata.
Non si prende, in quest'ultimo caso, a
riferimento un'ipotesi di cooperazione tra Enti diversi che
danno vita a realtà giuridiche di diritto pubblico, bensì ci
si riferisce al caso in cui l'I.P.A.B., persona giuridica
pubblica, eserciti, al pari di qualsiasi Ente pubblico, la
diversa capacità di diritto civile riconosciuta in via
generale a tutti i soggetti sia pubblici che privati, sulla
base delle norme di cui agli artt. 11 e 2458 del codice
civile. Capacità individuata anche dalla dottrina (per tutti
Giannini, Diritto Amm.vo, 1989, pag. 776 e ss.) e dalla
Giurisprudenza (v. tra le altre, Cons. di Stato, VI, 12 marzo
1990, n° 374).
E' quindi nell'esercizio di questa diversa,
ma generale, capacità di diritto privato, che anche all'I.P.A.B.
può riconoscersi la possibilità di promuovere la
costituzione di società "miste" con soggetti
privati, aventi natura di diritto civile e non di diritto
amministrativo.
Sotto questo profilo, sembra infatti di
dover riconoscere all'I.P.A.B., colta nella sua accezione di
"ente locale" (v. Cons. di Stato, V, 11 aprile 1991,
n° 516), ribadita anche dall'art. 25, D.P.R. 24 luglio 1977,
n° 616, art. 13, L. 23 dicembre 1992, n° 498, come
sostituito dall'art. 6 bis, L. 18 marzo 1993, n° 67; art. 5
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n° 593) l'applicabilità, in via
analogica, delle disposizioni degli artt. 22 e 32 L. 8 giugno
1990, n° 142, che sanciscono in via generale il potere di
questi Enti di dare vita o di entrare a far parte di società
di capitali per l'esercizio di un servizio pubblico.
Da tempo si ammette che gli Enti Pubblici
non economici possano essere parte di società di capitali, e
detta affermazione si basa sul principio della non necessità
dello scopo di lucro in una società di capitali (v. per tutti
Cavazzuti, Forme Societarie, intervento pubblico locale e
privatizzazione dei servizi: prime considerazioni sulla nuova
disciplina delle Autonomie Locali, in Giur. It., 1991, 248,
ss.).
Se, infatti, si supera la concezione della
società di capitali come imprescindibilmente caratterizzata
dal perseguimento di uno scopo di lucro, si è assistito
all'utilizzo sempre più frequente dello strumento societario
quale "mezzo" per ottenere la razionalizzazione e
l'ottimizzazione del servizio, secondo una logica "aziendalistica"
che consenta all'Ente Locale di conseguire i suoi scopi in
maniera efficace (soddisfazione bisogni della collettività)
ed efficiente (con razionalizzazione risorse). Gli eventuali
utili possono venire poi reinvestiti nell'azienda per
migliorarne la gestione, per ampliare gli ambiti d'intervento
sempre nella logica di meglio rispondere ai bisogni dei
cittadini (si evidenzia qui una similitudine con il
reinvestimento delle poste attive di bilancio a chiusura di
ogni esercizio nella società cooperativa, contraddistinta dal
principio di mutualità sociale).
L'ambito societario privatistico, inoltre,
consente di fruire di una flessibilità organizzativa che
l'ambito pubblicistico non sempre è in grado di garantire.
L'unico vincolo ravvisabile nella scelta
dell'Ente pubblico che intende costituire o partecipare a
società private è quello della correlazione tra detta scelta
e le finalità istituzionali dell'Ente medesimo. Se, quindi,
un' I.P.A.B. decidesse di perseguire il proprio fine
istituzionale attraverso una società, si determinerebbe
correttamente questa correlazione e la società assumerebbe la
natura di entità "strumentale" (es. l' I.P.A.B. che
intende offrire un servizio di qualità e i cui costi di
produzione sono più contenuti grazie alla formula
aziendalistica).
A favore di questa tesi, mi sento di fare
un ultimo ragionamento, che rintraccia la sua ratio nel
testo e nelle finalità principali della legge istitutiva
delle II.PP.A.B.
Nell' I.P.A.B. l'elemento patrimoniale è
l'essenziale strumento attraverso cui l'Ente può realizzare i
propri fini. Anche la possibilità di partecipare ad una
società di capitali dovrebbe essere vista come modo attivo (e
continuativo) per incrementare il patrimonio (entrate
patrimoniali) e quindi le proprie possibilità di azione
istituzionale (e il lucro viene destinato così alla finalità
sociale).
Prima di concludere ritengo fondamentale
però porre alcune questioni critiche su quanto sin qui
affermato, considerazioni che dovrebbero essere valutate da un
Ente quale l' I.P.A.B. quando si intraprende un percorso come
quello qui rappresentato.
Innanzitutto, il divieto di "patto
leonino" di cui all'art. 2265 c.c. ci fa riflettere sul
fatto che l'Ente pubblico che partecipa alla vita societaria
privata partecipa agli utili quando questi vengono prodotti
(da qui le possibilità di reinvestimento o utilizzo degli
stessi per realizzare le finalità "sociali"
istituzionali), ma deve partecipare anche alla ripartizione
con gli altri soci di possibili perdite, e questo, può anche
trasformarsi in un rischio per degli Enti di assistenza che
potrebbero essere anche minacciati nella loro possibilità di
sussistenza (si ricorda che la legge Crispi, per evitare
possibilità speculative che potrebbero esporre l' I.P.A.B. a
non essere in grado di garantire l'erogazione di servizi di
utilità sociale per le fasce marginali di cittadini in stato
di bisogno consente ancor oggi che le sostanze economiche di
non immediato utilizzo vengano investite unicamente in titoli
di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato, inibendo la
possibilità di avventure speculative (es. nel mercato
azionario) che potrebbero essere pregiudizievoli per la vita e
le funzioni dell'Ente.
La seconda, ed ultima, considerazione che
mi sento di esprimere concerne la riforma dello Stato Sociale
da anni in discussione in Parlamento.
Uno dei principi della riforma (art.10)
concerne il futuro assetto delle II.PP.A.B. per le quali si
prospetta un futuro "privatizzato", nelle forme
dell'Associazione e della Fondazione.
Se il Senato dovesse approvare il testo,
come ha già fatto la Camera dei Deputati (e questo fatto,
tenuto degli schieramenti politici in gioco e le posizioni
sino ad oggi espresse anche nelle votazioni del testo di
legge, appare come possibile), il Governo avrebbe sei mesi di
tempo per svolgere la sua funzione di delegato per
disciplinare partitamente tutta la questione delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, entro i limiti però
ormai definiti e conosciuti.
Ciò comporta che il futuro scenario che si
sta costruendo potrà dare delle indicazioni nuove anche sul
tema della partecipazione di queste realtà di servizio a
forme societarie diverse.
Consiglio, pertanto, qualora non si pongano
problemi di urgenza, di attendere il nuovo testo di legge per
poter superare tutte le posizioni di dubbio espresse sopra.
Ritenendo di aver dato una risposta
articolata e concernente tutti i punti da Loro sottopostimi
nel quesito trasmesso, mi pregio informare che l' I.P.A.B.
"Andreoli" di Borgonovo Val Tidone (PC), referente
Direttore Dott. Da Pero Renato (Socio fondatore dell'A.N.S.D.I.P.P.)
ha recentemente intrapreso la via della costituzione di una
società con soggetti privati e credo che, previ accordi, sia
possibile ottenere delle integrazioni pratiche ed operative
sul tema di Loro interesse.
Rinnovando comunque la mia disponibilità
ad un confronto su quanto sopra affermato, auspico che il
parere possa costituire valido spunto per la Loro riflessione
sul delicato problema da Loro posto, pur con la consapevolezza
dell'estrema interpretabilità (e della conseguente
"relatività") delle tesi sostenute, colgo
l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
Per l' A.N.S.D.I.P.P.
Daniele
Roccon
Segretario-Direttore
Casa
di Riposo "A. Galvan"
via
A. Galvan, 5
35029 PONTELONGO (PD)
Tel.
049/ 9775046
Fax
049/ 9776210