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Statuto modificato al 22/03/2006

Associazione Nazionale dei manager del Sociale, tra i Direttori ed i Dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio-sanitario, educativo

- Con le modifiche apportate dall’Assemblea dei Soci A.N.S.D.I.P.P. riunitasi a Verona il 22.03.06 -

 1) Costituzione – denominazione e durata

E’ costituita l’Associazione Nazionale dei manager del Sociale, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo, associazione senza scopo di lucro a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.

L’Associazione e’ apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.


2) Sede

La sede legale dell’Associazione si trova presso la sede del Presidente in carica.

La sede operativa dell’Associazione verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.


3) Soci

 Possono iscriversi all’Associazione i Direttori, i Dirigenti, i responsabili apicali, prescindendo dalla qualifica contrattuale attribuita e dalla durata del rapporto di lavoro, i quali abbiano o abbiano avuto responsabilità gestionali e/o amministrative di strutture e comunità socio sanitarie, assistenziali ed educative presso Istituzioni, Enti, Fondazioni, Aziende e Società.

Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta.

Il socio che non versi la quota annuale di iscrizione viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci fondatori coloro che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione.


 4) Finalità

 Le finalità dell’Associazione sono:

a)     promuovere la cultura del servizio alla persona riconoscendo il principio della centralità dell’utente;

b)     studiare i problemi generali degli associati, coordinando e promovendo soluzioni attraverso l’informazione, congressi, convegni e seminari di studio;

c)      realizzare progetti di formazione per i soci finalizzati all’affermazione di una nuova impostazione gestionale basata sulla cultura della qualità e del controllo;

d)     rappresentare le esperienze professionali e gli interessi degli associati, promovendone lo sviluppo, il miglioramento professionale ed il riconoscimento da parte delle Istituzioni, sensibilizzando con ogni mezzo le autorità centrali e locali;

e)     promuovere discussioni ed iniziative legate ai problemi della categoria dei manager del sociale, anche attivando la costituzione di gruppi di lavoro;

f)        fornire consulenza legale, tecnica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa agli associati anche attraverso la collaborazione con altre associazioni che perseguono attività similari o associazioni degli enti e delle istituzioni o società scientifiche;

g)     svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione del ruolo e delle competenze del manager del sociale;

h)      promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;

i)        tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;

j)        gestire la tenuta di un albo professionale italiano dei direttori di strutture e comunità socio sanitarie, assistenziali ed educative, sulla base di un apposito regolamento.


 5) Organi

Sono organi dell’Associazione:

·        l’Assemblea, composta da tutti gli iscritti all’associazione in regola con il versamento delle quote d’iscrizione annuale;

·        il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da altri cinque membri scelti dal Presidente;

·        il Consiglio Direttivo, composto: dal Presidente e dal Comitato Esecutivo, una volta nominati; dai Presidenti delle sezioni regionali o di area sovra regionale regolarmente costituite e da altri rappresentanti nominati dall’assemblea, tenendo in debita considerazione le varie zone d’Italia, fino a raggiungere, esclusi i Presidenti delle sezioni regionali o di area sovra regionale, il numero complessivo di 15 (quindici) membri;

·        il Presidente dell’Associazione.

Il funzionamento del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo sarà oggetto di separata regolamentazione.

L’Assemblea può nominare un Presidente onorario su proposta del Comitato Esecutivo.

Gli organi statutari restano in carica tre anni.


6) Assemblea

L’Assemblea:

·        nomina il Presidente onorario, su proposta del Comitato Esecutivo;

·        elegge i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza;

·        approva il Bilancio;

·        provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;

·        approva gli indirizzi programmatici proposti dal Presidente;

·        determina l’eventualità ed il compenso del Presidente e degli altri organi sulla base delle risorse disponibili, degli obiettivi presentati e dei risultati della gestione dell’esercizio precedente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei soci presenti all’Assemblea.

I soci possono trasferire il loro voto con delega che dovrà essere intestata ad altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di massimo tre deleghe. Le deleghe sono computate al fine del raggiungimento del numero legale.

L’Assemblea e’ convocata dal Presidente:

·        una volta l’anno in seduta ordinaria;

·        in seduta straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo;

·        su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea per essere valida deve avere la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione mentre per la seconda non sono previsti limiti.


7) Presidente

Il Presidente viene eletto tra i soci in regola con il tesseramento da almeno due anni, dura in carica tre anni, è rieleggibile per un solo altro mandato ed ha i seguenti poteri:

·        rappresenta l’Associazione;

·        convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

·        nomina e presiede il Comitato Esecutivo;

·        promuove la realizzazione degli scopi sociali;

·        da’ esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;

·         provvede agli atti amministrativi e contabili necessari.

 


8) Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

·        elegge al suo interno un vicepresidente cui, oltre alle funzioni vicarie, possono essere attribuiti altri compiti in ambiti specifici;

·        collabora con il Presidente in tutte le sue attività;

·        amministra il patrimonio dell’Associazione e provvede alla gestione economico-finanziaria;

·        assume tutte le decisioni necessarie per il funzionamento dell’Associazione;

·        nomina nel proprio interno il Tesoriere;

·        accetta donazioni.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica unitamente al Presidente che li ha nominati.

 


9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

·        elegge il Presidente;

·        collabora con il Presidente ed il Comitato Esecutivo nella stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;

·        da’ esecuzione alle deliberazioni e alle linee d’indirizzo dell’Assemblea;

·        predispone il Bilancio dell’Associazione;

·        stabilisce le quote sociali e le previsioni di spesa;

·        approva i regolamenti interni dell’associazione;

·        rappresenta le istanze dei soci, in particolare delle esigenze della regione di appartenenza, al fine di proporre ed adottare strumenti e soluzioni;

·         decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea.

Il Consiglio si riunisce di regola ogni quadrimestre e, negli altri casi su sollecitazione di almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio per essere valido deve avere la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione mentre per la seconda non sono previsti limiti.


10) Presidente onorario

L’Assemblea può nominare un Presidente onorario scelto tra personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condivida gli scopi dell’Associazione e collabori attivamente al loro conseguimento.

E’ membro di diritto del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 


11) Attività di formazione

Per il conseguimento degli scopi statutari, l’Associazione attiva iniziative di formazione e di studio promovendo e sostenendo concretamente la cultura della formazione permanente al fine di garantire la definitiva affermazione dello stile direzionale, manageriale e tecnicamente qualificato e può costituire idonea agenzia formativa.

Può altresì costituire commissioni tecniche.

 


12) Aggregazione dei Soci per unità territoriali e sezioni regionali

I Soci, nell’ambito degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di dieci soci aderenti.

Le unità territoriali, con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più Regioni italiane, prendono il nome di Sezioni Regionali (nel caso di una singola regione) o Sezioni Territoriali.

All’atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di assemblea regionale o territoriale, deve essere eletto il Presidente e indicato il territorio di riferimento, che non può essere comunque inferiore a quello di una singola Regione. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al Presidente Nazionale che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita la Sezione.

Ogni Sezione regionale o territoriale ha il mandato per stabilire la propria organizzazione.

La Sezione cessa il suo funzionamento se il numero scende al di sotto dei cinque iscritti.

Iniziative a carattere culturale, scientifico o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al Presidente Nazionale.

I soci dell’Associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali, mentre le stesse unità territoriali hanno autonomia organizzativa e patrimoniale (anche con quote associative integrative di quella principale) e rispondono con i propri mezzi  delle eventuali obbligazioni assunte.

E’ previsto un rapporto annuale nel quale il Presidente della Sezione relaziona sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria.

Alla Sezione spetta il 40 % (quaranta per cento) delle quote versate dai soci appartenenti alla sezione stessa a cui si possono aggiungere eventuali quote integrative per specifiche finalità, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, le modalità di erogazione delle quote d’interesse.

Le Sezioni regionali non possono impegnare somme superiori rispetto a quelle spettanti per Statuto, e, come sopra previsto, sono tenute, attraverso il Presidente della Sezione, al rendiconto.

Eventuali spese superiori a quelle contenute entro i limiti indicati, saranno a carico degli ordinanti. 

Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell’Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali. 


13) Mezzi finanziari 

L’Associazione si finanzia:

-          con le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;

-          con i contributi ed oblazioni pubbliche e private;

-          con i proventi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

-          con donazioni e lasciti;

-          con i proventi derivanti dalla partecipazione a società o iniziative economiche;

-          con i diritti d’autore derivanti da pubblicazioni.

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti con la specifica destinazione all’Associazione.


14) Bilancio 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Il Bilancio è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea a cura del Consiglio Direttivo.

Nella stessa seduta il Presidente presenta il programma operativo dell’anno in corso.

L’Associazione non distribuisce utili né durante la propria attività, né al momento dello scioglimento.


15) Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

In tal caso l’Assemblea determina la destinazione delle eventuali attività patrimoniali e finanziarie risultanti che saranno comunque distribuite a scopi di solidarietà sociale.


Precedente statuto

1)

Costituzione - denominazione e durata

 

E’ costituita l’Associazione Nazionale dei manager del Sociale, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo, associazione senza scopo di lucro a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.
L’Associazione e’ apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.


2)

Sede

  La sede legale dell'Associazione si trova presso la sede del Presidente in carica.
La sede operativa dell’Associazione verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

3)

Soci

 

Possono iscriversi all’Associazione i Direttori, i Dirigenti, i responsabili apicali, prescindendo dalla qualifica contrattuale attribuita e dalla durata del rapporto di lavoro, i quali abbiano o abbiano avuto responsabilità gestionali e/o amministrative di strutture e comunità socio sanitarie, assistenziali ed educative presso Istituzioni, Enti, Fondazioni, Aziende e Società.
Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta.
Il socio che non versi la quota annuale di iscrizione viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci fondatori coloro che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione.


4)

Finalità dell'Associazione

  Le finalità dell’Associazione sono:

a)

promuovere la cultura del servizio alla persona riconoscendo il principio della centralità dell’utente;

b)

studiare i problemi generali degli associati, coordinando e promovendo soluzioni attraverso l’informazione, congressi, convegni e seminari di studio;

c)

realizzare progetti di formazione per i soci finalizzati all’affermazione di una nuova impostazione gestionale basata sulla cultura della qualità e del controllo;

d)

rappresentare le esperienze professionali e gli interessi degli associati, promovendone lo sviluppo, il miglioramento professionale ed il riconoscimento da parte delle Istituzioni, sensibilizzando con ogni mezzo le autorità centrali e locali;  

e)

promuovere discussioni ed iniziative legate ai problemi della categoria dei manager del sociale, anche attivando la costituzione di gruppi di lavoro;

f)

fornire consulenza legale, tecnica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa agli associati anche attraverso la collaborazione con altre associazioni che perseguono attività similari o associazioni degli enti e delle istituzioni o società scientifiche;

g)

svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione del ruolo e delle competenze del manager del sociale;

h)

promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;

i)

tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;

j)

gestire la tenuta di un albo professionale italiano dei direttori di strutture e comunità socio sanitarie, assistenziali ed educative, sulla base di un apposito regolamento.

 


5)

Organi dell'Associazione

  Sono organi dell'Associazione:
  • l’Assemblea, composta da tutti gli iscritti all’associazione in regola con il versamento delle quote d’iscrizione annuale;
  • il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da altri cinque membri scelti dal Presidente;
  • il Consiglio Direttivo, composto: dal Presidente e dal Comitato Esecutivo, una volta nominati; dai Presidenti delle sezioni regionali o di area sovra regionale regolarmente costituite e da altri rappresentanti nominati dall’assemblea, tenendo in debita considerazione le varie zone d’Italia, fino a raggiungere, esclusi i Presidenti delle sezioni regionali o di area sovra regionale, il numero complessivo di 15 (quindici) membri;
  • il Presidente dell’Associazione.

Il funzionamento del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo sarà oggetto di separata regolamentazione.
L’Assemblea può nominare un Presidente onorario su proposta del Comitato Esecutivo.
Gli organi statutari restano in carica tre anni.


6)

Assemblea

  L'Assemblea:
  • nomina il Presidente onorario, su proposta del Comitato Esecutivo;

  • elegge i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza;

  • approva il Bilancio;

  • provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;

  • approva gli indirizzi programmatici proposti dal Presidente;

  • determina l’eventualità ed il compenso del Presidente e degli altri organi sulla base delle risorse disponibili, degli obiettivi presentati e dei risultati della gestione dell’esercizio precedente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei soci presenti all’Assemblea.
I soci possono trasferire il loro voto con delega che dovrà essere intestata ad altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di massimo tre deleghe. Le deleghe sono computate al fine del raggiungimento del numero legale.
L’Assemblea e’ convocata dal Presidente:
  • una volta l’anno in seduta ordinaria; 

  • in seduta straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo;

  • su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea per essere valida deve avere la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione mentre per la seconda non sono previsti limiti.

 


7)

Presidente

 

Il Presidente viene eletto tra i soci in regola con il tesseramento da almeno due anni, dura in carica tre anni, è rieleggibile per un solo altro mandato ed ha i seguenti poteri:

  • rappresenta l’Associazione; 

  • convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

  • nomina e presiede il Comitato Esecutivo;

  • promuove la realizzazione degli scopi sociali;

  • da’ esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;

    provvede agli atti amministrativi e contabili necessari.

8)

Comitato Esecutivo

 

Il Comitato Esecutivo:

  • elegge al suo interno un vicepresidente cui, oltre alle funzioni vicarie, possono essere attribuiti altri compiti in ambiti specifici; 

  • collabora con il Presidente in tutte le sue attività;

  • amministra il patrimonio dell’Associazione e provvede alla gestione economico-finanziaria;

  • assume tutte le decisioni necessarie per il funzionamento dell’Associazione;

  • nomina nel proprio interno il Tesoriere; 

  • accetta donazioni.

I membri del Comitato Esecutivo restano in carica unitamente al Presidente che li ha nominati.

9)

Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo:

  • elegge il Presidente;

  • collabora con il Presidente ed il Comitato Esecutivo nella stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;

  • da’ esecuzione alle deliberazioni e alle linee d’indirizzo dell’Assemblea;

  • predispone il Bilancio dell’Associazione;

  • stabilisce le quote sociali e le previsioni di spesa;

  • approva i regolamenti interni dell’associazione;

  • rappresenta le istanze dei soci, in particolare delle esigenze della regione di appartenenza, al fine di proporre ed adottare strumenti e soluzioni;

  • decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea.

Il Consiglio si riunisce di regola ogni quadrimestre e, negli altri casi su sollecitazione di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio per essere valido deve avere la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione mentre per la seconda non sono previsti limiti.


10)

Presidente onorario

  L’Assemblea può nominare un Presidente onorario scelto tra personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condivida gli scopi dell’Associazione e collabori attivamente al loro conseguimento.
E’ membro di diritto del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

11)

Attività di formazione

  Per il conseguimento degli scopi statutari, l’Associazione attiva iniziative di formazione e di studio promovendo e sostenendo concretamente la cultura della formazione permanente al fine di garantire la definitiva affermazione dello stile direzionale, manageriale e tecnicamente qualificato e può costituire idonea agenzia formativa.
Può altresì costituire commissioni tecniche.

12)

Aggregazione dei Soci per unità territoriali e sezioni regionali

  I Soci, nell’ambito degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di dieci soci aderenti.
Le unità territoriali, con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più Regioni italiane, prendono il nome di Sezioni Regionali (nel caso di una singola regione) o Sezioni Territoriali.
All’atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di assemblea regionale o territoriale, deve essere eletto il Presidente e indicato il territorio di riferimento, che non può essere comunque inferiore a quello di una singola Regione. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al Presidente Nazionale che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita la Sezione.
Ogni Sezione regionale o territoriale ha il mandato per stabilire la propria organizzazione.
La Sezione cessa il suo funzionamento se il numero scende al di sotto dei cinque iscritti.
Iniziative a carattere culturale, scientifico o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al Presidente Nazionale.
I soci dell’Associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali, mentre le stesse unità territoriali hanno autonomia organizzativa e patrimoniale (anche con quote associative integrative di quella principale) e rispondono con i propri mezzi  delle eventuali obbligazioni assunte.
E’ previsto un rapporto annuale nel quale il Presidente della Sezione relaziona sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria.
Alla Sezione spetta il 40 % (quaranta per cento) delle quote versate dai soci appartenenti alla sezione stessa a cui si possono aggiungere eventuali quote integrative per specifiche finalità, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, le modalità di erogazione delle quote d’interesse.
Le Sezioni regionali non possono impegnare somme superiori rispetto a quelle spettanti per Statuto, e, come sopra previsto, sono tenute, attraverso il Presidente della Sezione, al rendiconto.
Eventuali spese superiori a quelle contenute entro i limiti indicati, saranno a carico degli ordinanti. 
Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell’Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali.

13)

Mezzi finanziari

 

L’Associazione si finanzia:

  • con le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;

  • con i contributi ed oblazioni pubbliche e private;

  • con i proventi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

  • con donazioni e lasciti;

  • con i proventi derivanti dalla partecipazione a società o iniziative economiche;

  • con i diritti d’autore derivanti da pubblicazioni.

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti con la specifica destinazione all’Associazione.

 


14)

Bilancio

  L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Bilancio è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea a cura del Consiglio Direttivo.
Nella stessa seduta il Presidente presenta il programma operativo dell’anno in corso.
L’Associazione non distribuisce utili né durante la propria attività, né al momento dello scioglimento.

15)

Scioglimento dell’Associazione

  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.
In tal caso l’Assemblea determina la destinazione delle eventuali attività patrimoniali e finanziarie risultanti che saranno comunque distribuite a scopi di solidarietà sociale.

 


 
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